La rivoluzione tecnica: il lavoro fuori dalla Carta

Intervista a Silvia Niccolai di Andrea Fabozzi, Il Manifesto, 3 aprile 2012
«Nella Costituzione il lavoro è un diritto, cioè un’espressione della personalità degli esseri umani. Il lavoratore è interessato a conservarlo a prescindere dal ritorno economico. Per la Carta il lavoro ha un valore che non coincide puramente con il profitto che il datore ne trae. La proposta dal governo, almeno secondo la bozza che è stata licenziata «salvo intese», rovescia questa impostazione. E stabilisce che il lavoro vale anche meno di altri beni della persona».
Professoressa Silvia Niccolai, docente di diritto costituzionale all’Università di Cagliari, può spiegare questa innovazione?
Lo faccio con un esempio. Nel testo del governo il reintegro del lavoratore è previsto nel caso di licenziamento discriminatorio, ovvio, e anche in caso di licenziamento disciplinare quando i motivi addotti dall’azienda risultassero falsi. Evidentemente la logica del reintegro, in questo caso, è quella di riparare a un’offesa nell’onore personale, esempio: ti ho accusato di rubare in fabbrica e non era vero. Invece se ti ho licenziato per motivi economici, anche se poi risulta che questi motivi non esistevano, non è previsto il reintegro. Significa che sottrarre il lavoro a una persona per un motivo che non può essere dimostrato non offende quella persona in un bene paragonabile all’onore personale.
È una sua deduzione?
Non c’è bisogno di dedurre alcunché: è scritto. Leggo dal documento del governo: “La tutela nei confronti del licenziamento discriminatorio rimane, pertanto, piena ed assoluta, comportando esso la lesione di beni fondamentali del lavoratore, di rilievo costituzionale”. Come dire che il diritto al proprio
lavoro non fa più parte dei beni fondamentali costituzionalmente rilevanti. Viene declassato a funzione del profitto.
Solo perché la reintegra è sostituita con il risarcimento?
Secondo lo statuto dei lavoratori la reintegra è anche non solo una sanzione. È soprattutto il riconoscimento del diritto della personalità del lavoratore di esprimersi nel lavoro. Per questo oggi è previsto che chi è stato licenziato ingiustamente possa rientrare, portando con sé tutto quello che magari non piace al datore: l’attività sindacale o le proprie esigenze di orario legate allo sviluppo della sua vita.
Le imprese, si obietta, non possono affidare il loro destino ai giudici. 
Poter discutere davanti a un giudice le ragioni del licenziamento economico, poter sostenere che quelle ragioni non c’erano o erano altre, esprime l’idea che le ragioni dell’impresa siano confrontabili con altri punti di vista, altri beni e altri valori. La garanzia giurisdizionale quando è piena e sensata serve a dire che le relazioni che si svolgono nel lavoro sono relazioni che si svolgono nell’intera società. Non sono chiuse nel rapporto tra imprenditore e lavoratore. Che cosa è giusto chiedere a un lavoratore? Che cosa non è giusto? La risposta a queste domande sviluppa un’idea della convivenza.
La disparità di trattamento tra licenziamento economico e quello disciplinare è tanto forte da violare il principio di uguaglianza?
La Corte Costituzionale potrebbe ritenere non irragionevole e non incoerente questa disparità solo stabilendo che in effetti l’onore è un diritto fondamentale e il lavoro no. Potrebbe farlo, ma a mio avviso sarebbe una rivoluzione, un cambiamento nella scala dei valori. È in gioco l’interpretazione
della convivenza civile.
Eppure la tutela per il licenziamento discriminatorio non è stata intaccata.
Non è così, sarebbe sbagliato e persino pericoloso crederlo. Mi spiego: oggi il licenziamento discriminatorio fa corpo con quello senza giusta causa o ingiustificato motivo. La tutela è identica: il reintegro. Di conseguenza vengono tutelate anche situazioni che non sono tecnicamente discriminatorie,
ad esempio il licenziamento di una persona non per il colore della sua pelle, la sua religione o il suo orientamento sessuale, ma magari perché usa la flessibilità dell’orario di lavoro per stare a casa la mattina con un figlio piccolo. Queste situazioni oggi sono tutelabili, almeno se ne può discutere. Sotto l’egida di un diritto antidiscriminatorio in senso stretto non si può. Perché chi non appartiene alla categoria protetta non può avvalersi di quella clausola.
Cioè il licenziamento dev’essere dichiaratamente discriminatorio?
Sì ed è una novità pesante. Con l’attuale statuto dei lavoratori tanti comportamenti ingiusti e sproporzionati che offendono la dignità possono essere respinti. Non c’è bisogno di provare di essere stati trattati peggio rispetto ad altri in virtù del fatto che si appartiene a una categoria protetta. Per la nostra tradizione giuridica, ogni comportamento che offende la persona nella sua individualità può essere ritenuto discriminatorio. Secondo la concezione europea e americana che si vuole affermare, invece, hanno diritto alla protezione determinate categorie, non la persona. E hanno diritto alla protezione sulla base di una concezione utilitaristica. Come a dire: è un bene per la società che le donne non siano discriminate, così lavorano di più.
Redazione

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